Court declares process extinguished due to simplified debt definition under L. 197/2022, making payments non-refundable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil process extinguished following the simplified debt definition procedure under Law 197/2022. The plaintiff, Richetta Patrizia, had joined this streamlined process to settle her tax debt with the Revenue Agency. Consequently, the court ruled that all payments made remain definitively acquired and non-refundable, terminating the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The simplified debt definition procedure under the 2022 tax reform law extinguishes the judicial process and renders all payments made by the debtor definitively non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7084/2020 R.G. proposto da RICHETTA PATRIZIA, rappresentata e difesa dagli avvocatiCIONI VALERIO e TROMBELLA LORENZO contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Toscana n.1123 /06/2019 depositata il 09/07/2019 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/09/2025 LaPresidente