Cassation court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified payment agreement under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinguished because the plaintiff voluntarily adhered to a simplified payment agreement for tax debt under Law 197/2022. The lower court confirmed that this agreement perfected the debt definition, triggering the automatic extinction of the lawsuit and the loss of any paid sums. Consequently, the cassation appeal was rejected as the underlying legal basis for the dispute no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: When a taxpayer adheres to a simplified payment agreement for tax debt, the process is extinguished, rendering subsequent judgments ineffective and sums paid non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24166/2022 R.G. proposto da : FERRARIO IVANO, rappresentato e difeso d a ll’ avvocato COSI SAVERIO contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.4539/ 06/ 2022 depositata il 19/10/2022,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma17/09/2025 La Preside