Court dismisses appeal as tax debt settlement extinguishes the underlying judicial proceedings entirely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax collection proceedings extinguished following the taxpayer's acceptance of a simplified debt definition under the 2022 tax reform. The State argued that this administrative act permanently extinguished the litigation, rendering prior judgments ineffective and sums paid non-refundable. Consequently, the appeal was dismissed because the legal basis for the lawsuit no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/2025: The acceptance of a simplified tax debt definition by the taxpayer automatically extinguishes the judicial proceedings, rendering prior judgments ineffective and payments non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22113/2020 R.G. proposto da : SMACCHIA ANNA MARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato LATORRE CHIARA MARIA BRUNA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BASILICATA n.482/ 03/ 2019 depositata il 02/12/2019,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/09/2025 La Presi