Italian tax court dismisses appeal as tax litigation extinguished by administrative listing under 2023 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the Agenzia delle Entrate's listing of the case in the 2023 decree's schedule. The lower court ruled that this listing confirmed the regular conclusion of the dispute under Article 1 of Law 197/2022, noting no formal objection was raised. Consequently, the Cassation court upheld the extinction of the process without addressing the merits of the taxpayer's arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The listing of a tax dispute in the administrative schedule for extinguishment proceedings legally concludes the litigation, barring further appeals unless parties request a hearing under civil procedure rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1587/2021 R.G. proposto da ARPAIA CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARIDI GIOVANNI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR. PROVINCIALE DI CATANZARO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Calabria n.1218 /02 /2020 depositata il 23/06/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 17/09/2025 LaPresid