Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of specific request for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Bologna Ponteggi S.r.l. against a lower court ruling that declared the tax litigation extinct. The lower court found the case extinguished because the tax authority's list update indicated the dispute's regular conclusion without a formal denial, citing specific articles of the 2022 law. The court upheld this decision because the appellant failed to explicitly request a hearing under the relevant procedural code provision to revive the process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The extinction of a tax litigation due to the absence of a formal denial in the authority's list update is final unless the parties specifically request a hearing to fix a date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.869/2022 R.G. proposto da : BOLOGNA PONTEGGI S.R.L., rappresentata e difesa d a ll’avvocato TEDESCO GIORGIO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMA GNA n. 696/ 09/ 2021 depositata il 21/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 01/09/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 09/09/2025 La Preside