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Decreto — n. 25102/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed as process extinguished by law due to automatic termination of litigation.

Numero d'incarto Decreto — n. 25102/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil process extinguished following a procedural ruling by the Regional Court of Piedmont. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 tax decree automatically terminated the litigation without a formal denial. Consequently, the Supreme Court upheld this outcome, ruling that the statutory mechanism for automatic extinction took precedence over the parties' arguments regarding the reduction of litigation times.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by operation of law upon the inclusion of the case in the designated list, thereby terminating the litigation without the need for a formal denial.

Parole chiave

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automatic extinction tax litigation list procedural termination statutory dismissal civil procedure law contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1385/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BASEGGIO BERNARDINO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato PIEMONTE VITANTONIO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 695/ 04/ 2022 depositata il 15/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 01/09/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 08/09/2025 La Preside