Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Stanley Bet Malta Limited, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party, the Customs Agency, contended the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction results in a deemed renunciation, leading to the termination of the case and the award of procedural costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following the court's proposal constitutes a deemed renunciation, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11153/2020 R.G. proposto da: STANLEYBET MALTA LIMITED, AVALLONE FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA V. CRESCENZIO 69, presso lo studio dell’avvocato FELIZIANI ROBERTA (FLZRRT68A63L719W) rappresentati e difesi dall'avvocato AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE DOGANE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campania sez. staccata di Salerno n.6541/2019 depositata il 07/08/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 11153/2020 Numero sezionale 2675/2025 Numero di raccolta generale 24830/2025 Data pubblicazione 09/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 02/09/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 11153/2020 Numero sezionale 2675/2025 Numero di raccolta generale 24830/2025 Data pubblicazione 09/09/2025