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Decreto — n. 24548/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as litigation ended via partial self-annulment or tax settlement, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 24548/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the parties had previously withdrawn their claims, citing partial self-annulment or tax settlement procedures. Both the appellant and the incidental appellant formally renounced their lawsuits regarding two tax assessment notices, thereby triggering the statutory definition of the case. Consequently, the court ruled that the litigation was no longer necessary and ordered the mutual compensation of legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties mutually renounce their appeals following a partial self-annulment or tax settlement, the court of cassation must declare the litigation extinguished and order the compensation of costs.

Parole chiave

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extinction of litigation mutual renunciation of appeal partial self-annulment tax settlement procedure compensation of costs Corte di Cassazione art. 391 cod. proc. civ. abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
197/2022; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
197/2022; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

T O Sul ricorso n. 8117/2020 proposto da: CNH INDUSTRIAL FINANCE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Pietro Piccone Ferrarotti e Domenico Rettura; -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- CNH INDUSTRIAL FINANCE SPA e CNH INDUSTRIAL NV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Pietro Piccone Ferrarotti e Domenico Rettura; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 881/02/2019, depositata il 23 luglio 2019.

Visti gli atti depositati il 27 dicembre 2023, l’11 gennaio 2024 e 18 settembre 2024, con i quali i ricorrenti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi dichiarando intervenuta, per uno dei due avvisi di accertamento impugnati, la definizione ai sensi del comma 1-sexies dell’art. 2-quater del D.L. 564/1994 a seguito di annullamento parziale in autotutela, e, per il secondo avviso di accertamento, la definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., L. 197/2022; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0 Numero registro generale 8117/2020 Numero sezionale 2650/2025 Numero di raccolta generale 24548/2025 termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Data pubblicazione 04/09/2025 Roma, 03/09/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l #