Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 24359/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.

Numero d'incarto Decreto — n. 24359/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a collective society, challenged a second-instance tax judgment against the Rome Capital Municipality but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction statutory time limit deemed withdrawal tax litigation procedure costs allocation ripetibili dell'avvocato spese di difesa spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
21, presso lo studio dell’avvocato GRAGLIA FEDERICA (GRGFRC69H52H501D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.5181/2023 depositata il 18/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
21, presso lo studio dell’avvocato GRAGLIA FEDERICA (GRGFRC69H52H501D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.5181/2023 depositata il 18/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7648/2024 R.G. proposto da: ZOPPO SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI PETRONELLI ANTONIO E GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEULADA 52 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CELOTTO GIORGIA (CLTGRG76L53H501F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, N. 21, presso lo studio dell’avvocato GRAGLIA FEDERICA (GRGFRC69H52H501D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.5181/2023 depositata il 18/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 7648/2024 Numero sezionale 2608/2025 Numero di raccolta generale 24359/2025 Data pubblicazione 02/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/08/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 7648/2024 Numero sezionale 2608/2025 Numero di raccolta generale 24359/2025 Data pubblicazione 02/09/2025