Italian Supreme Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished, ruling that the lower court's decision to terminate the proceedings was legally correct. The case involved ANSA TERMOPLASTICI S.R.L. challenging the Agenzia delle Entrate regarding the automatic extinction of a tax dispute following the transmission of a list of concluded cases under specific legislative provisions. The court upheld the termination because the statutory requirements for automatic extinction were met, leaving the parties with the option to request a hearing if necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The automatic extinction of a tax proceeding occurs when the list of concluded cases is transmitted, terminating the process unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13572/2021 R.G. proposto da : ANSA TERMOPLASTICI S.R.L.(ora denominata 3 R – EVOLUTION SRL ) , rappresentata e difesa dall’avvocato IORIO ANTONIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, appresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REGLOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIAn.2722/26/2020 depositata il 24/11/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 21/08/2025 LaPres