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Ordinanza Interlocutoria — n. 23463/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands tax appeal to new role due to pending Supreme Court ruling on criminal acquittal effect.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23463/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the tax appeal to a new procedural role pending a decision by the Supreme Court on the effect of a criminal acquittal. The appellant argued that a prior criminal acquittal should bar the tax assessment, citing a new legislative provision. The Court deferred the decision because the Supreme Court had recently referred the legal issue regarding the interaction between criminal acquittals and tax judgments to the Grand Chamber.

Regesto Legislator

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Art. 21 bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.: When a Supreme Court decision on the relevance of a criminal acquittal in tax proceedings is pending before the Grand Chamber, the case must be remitted to a new role.

Parole chiave

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criminal acquittal tax judgment judicial precedent procedural remand Supreme Court tax assessment procedural law amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 21 bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
depositata in data 07/01/2025, la ricorrente ha richiesto l’applicazione dell’art. 21 bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, eccependo la sussistenza di un giudicato penale involgente i medesimi fatti oggetto del giudizio.
Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
2.Vera Illuminati impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva in giudizio con controricorso.
Art. 530, secondo comma, cod. proc. pen.
1.1.Invero, la sig.ra Illuminati è stata assolta dal Tribunale di Ascoli Piceno perché il fatto non sussiste, sia pure con la formula prevista dall’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen. 1.2.Orbene, poiché, successivamente alla trattazione della presente controversia, con ordinanza n.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20768/2021 R.G. proposto da ILLUMINATI VERA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI N 64, presso lo studio dell’avvocato LA COMMARA UMBERTO (LCMMRT67M07F839M), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLE MARCHE n. 108/04/21 depositata il 26/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 e del 06/08/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 108/04/21 del 26/01/2021 , la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Vera Illuminati avverso la sentenza n. 320/01/19 della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2010 e 2011. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso a seguito di accertamenti bancari, beneficiando l’Amministrazione finanziaria del cd. raddoppio dei termini di accertamento in ragione dell’emersione di fatti penalmente rilevanti segnalati dalla Guardia di finanza. 2.Vera Illuminati impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva in giudizio con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, con la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. depositata in data 07/01/2025, la ricorrente ha richiesto l’applicazione dell’art. 21 bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, eccependo la sussistenza di un giudicato penale involgente i medesimi fatti oggetto del giudizio. 1.1.Invero, la sig.ra Illuminati è stata assolta dal Tribunale di Ascoli Piceno perché il fatto non sussiste, sia pure con la formula prevista dall’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen. 1.2.Orbene, poiché, successivamente alla trattazione della presente controversia, con ordinanza n. 5714 del 04/03/2025 è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la decisione circa la rilevanza del giudicato penale nel giudizio tributario, anche in conseguenza dello ius superveniens costituito dall’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 ed in presenza di una sentenza penale definitiva di assoluzione dell’imputato, con formula perché il fatto non sussiste o l’imputato non ha commesso il reato, anche quando adottata ai sensi dell’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., appare opportuno disporre rinvio della causa a nuovo ruolo. 2.In conclusione, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte rinvia la