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Ordinanza — n. 22982/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to taxpayer's withdrawal; case extinguished per art. 391 c.p.c. without costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22982/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the taxpayer's formal withdrawal on May 5, 2025. The underlying dispute involved a tax authority's use of the analytical-inductive method to reconstruct business income, which the taxpayer had previously challenged unsuccessfully at lower levels. Since the withdrawal met all procedural requirements under the Civil Procedure Code, the court dismissed the appeal without assigning costs or addressing the substantive tax arguments.

Regesto Legislator

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Art. 390, co. 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished upon the taxpayer's valid withdrawal, terminating the proceedings without the need to rule on the merits of the tax dispute.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal cassation extinguishment analytical inductive method business income reconstruction tax procedural dismissal tassazione dell'imposta sul reddito spese commerciali ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

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Art. 390, co. 2 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
2, c.p.c., per cui, a norma dell'art. 391 c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360 n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la “illegittimità della sentenza … per violazione degli artt.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
D.Lgs. n. 546 del 1992, Art. 36, comma 2, n. 4
Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360 n.
Art. 111, comma 6 della Costituzione
546 del 1992, in connessione con l’art. 111, comma 6, della Costituzione”, per avere reso la CTR una sentenza basata su una motivazione apparente.
Art. 39, co. 1, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973
3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 39, co. 1, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973 nonché l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del sistema di accertamento di tipo analitico- induttivo.
Art. 2729 c.c.
600 del 1973, nonché la violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art.
d.P.R. n. 115 del 2002, Art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27668/2016 R.G. proposto da LEONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUFFINI, 2/A, presso lo studio dell’avvocato MARINO GIUSEPPE (MRNGPP75S06H501S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n. 2473/2016depositata il 27/06/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA In data 10 dicembre 2004 il contribuente avviava un’attività d’impresa nell’ambito del “commercio al dettaglio di confezioni per adulti”, interrompendola nel 2006.

In relazione a detto anno d’imposta il contribuente veniva reso destinatario di avviso di accertamento finalizzato al recupero di importi dovuti a titolo di Irpef, Irap e Iva. La CTP di Siracusa rigettava il ricorso del Leone avvero l’atto impositivo, rimarcando la legittimità del ricorso al metodo analitico-induttivo per la ricostruzione del reddito d’impresa. Il successivo appello del contribuente è stato rigettato dalla CTR della Sicilia. Il contribuente ha affidato il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi. L’Agenzia è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 39, co. 1, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973 nonché l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del sistema di accertamento di tipo analitico- induttivo. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in via subordinata, la violazione dell’art. 39, co. 1, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché la violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR trascurato di considerare la “illegittima ricostruzione del presunto maggior reddito sulla base di presunzioni sfornite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza”.

Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la “illegittimità della sentenza … per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, in connessione con l’art. 111, comma 6, della Costituzione”, per avere reso la CTR una sentenza basata su una motivazione apparente. Con il quarto motivo di ricorso si censura “ in via di estremo subordine” l’omessa pronuncia sul motivo di appello “relativo alla non applicabilità delle sanzioni”. Necessita rilevare che con atto del 5 maggio 2025 il contribuente ha depositato rinuncia al ricorso.

La rinuncia è pervenuta a mezzo deposito telematico , è debitamente sottoscritta e soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, co. 2, c.p.c., per cui, a norma dell'art. 391 c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione. Il giudizio è per conseguenza estinto. Nulla va disposto sulle spese del giudizio. Non sussistono le condizioni processuali di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M Dichiaraes