Civil procedure dismissed: tax court declares litigation extinguished due to automatic deadline compliance under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because the tax authority met the statutory deadline for declaring the extinction of the lawsuit. The lower court found that the insertion of the case into the official list documented the regular conclusion of the dispute under the new legislative framework. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving the parties unable to request a hearing unless they explicitly invoked the specific exception provided in the code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The insertion of a case into the official list for the declaration of extinction of proceedings automatically terminates the litigation, barring the parties from requesting a hearing unless they explicitly exercise the specific right to fix a hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22086/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MAUGERI ANGELA, MAUGERI GRAZIAe MAUGERI GIUSEPPE sul controricorso incidentale proposto da ALOISI GIUSEPPE ALBERTO, MAUGERI GRAZIAe ALOISI GAETANO, rappresentati e difesi dagli avvocatiRANDAZZO FRANCESCO e ALOISI MAUGERI GAETANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Sicilia SEZ.DIST. Catania n.7987 /15 /2021 depositata il 16/09/2021pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 30/07/2025 LaPreside