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Decreto — n. 22471/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 22471/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Stefano Catini, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party, the Revenue Agency, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day rule procedural extinction Civil Procedure Code litigation costs award spese di esecuzione condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
ROMA n.6519/2018 depositata il 27/09/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
ROMA n.6519/2018 depositata il 27/09/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10839/2019 R.G. proposto da: CATINI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADDIS ABEBA 1, presso lo studio dell’avvocato FEGATILLI ANTONIO (FGTNTN77H09A515G) rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLINI FRANCO (PLNFNC74E16C426F) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n.6519/2018 depositata il 27/09/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 10839/2019 Numero sezionale 2372/2025 Numero di raccolta generale 22471/2025 Data pubblicazione 04/08/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 17/07/2025 ALBERTO CRIVELLI Numero registro generale 10839/2019 Numero sezionale 2372/2025 Numero di raccolta generale 22471/2025 Data pubblicazione 04/08/2025