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Decreto — n. 22113/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal when client voluntarily adopts simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Decreto — n. 22113/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal extinguished after the appellant voluntarily adopted a simplified settlement agreement for vehicle scrappage. The client had previously filed a formal challenge against the regional tax commission's decision but later withdrew the lawsuit to pursue the expedited administrative resolution. Consequently, the court ordered the costs to be offset between the parties and terminated the proceedings without a substantive ruling on the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When a litigant voluntarily adopts a simplified settlement agreement, the court extinguishes the ongoing litigation and offsets the procedural costs between the parties.

Parole chiave

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voluntary withdrawal simplified settlement tax appeal procedural extinction cost offset scrappage program administrative resolution rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 25 settembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 25 settembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 24402/2020 proposto da: FABIO D’ACUNTO, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Quaranta; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 62/15/2020, depositata il 9 gennaio 2020. Visto l’atto depositato il 25 settembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 18/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a