Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law reducing trial times.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the entry of the case into a specific procedural list. The plaintiff argued for the continuation of the trial, while the opposing party contended that the listing under the new law automatically terminated the proceedings. The court ruled that the statutory provisions for this list explicitly extinguish the process without a substantive judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The entry of a case into the list for reduced trial times pursuant to the new legislation automatically extinguishes the judicial process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11593/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CALLARI SRLe ALERION CLEAN POWER SPA (quale coobbligata in solido), rappresentatee difese dagli avvocati BOVE LAURA, ARDOLINO DOMENICO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.3929/ 20/ 2021 depositata il 02/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 14/07/2025 La Pre