Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to regular case definition under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished after the lower court confirmed the regular definition of the dispute under specific tax law articles. The parties argued regarding the reduction of litigation times and the absence of a formal denial of the tax assessment. The court ruled that the procedural extinction was valid because the case was definitively resolved without a denial, leaving only the option for parties to request a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a tax dispute is definitively resolved without a formal denial under the new legislative framework, the civil process is automatically extinguished, and the parties may only request a hearing to determine costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4249/2017 R.G. proposto da: ELI DENT GROUP SPA, SALVI ILIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato ALLIEGRO MICHELE e dall'avvocato LOTITO PIER FRANCESCO contro AGENZIA DELL'ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 1238/16/2016 depositata il 04/07/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 11/07/2025 La Preside