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Decreto — n. 19506/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 19506/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by Marrel SRL against the tax court's decision to declare the litigation extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 tax decree documented the regular conclusion of the dispute, satisfying the statutory requirements for extinction. Consequently, the court upheld the ruling that the process ended automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a tax dispute into the prescribed list for the declaration of extinction of proceedings legally concludes the litigation, rendering the process extinguished unless parties request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural time limits decreto legge 2023 costs of extinguished process Cassation dismissal tempestività tributaria procedura accelerata procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023
4193/ 07/ 2022 depositata il 17/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.132/2023 R.G. proposto da : MARREL SRL, rappresentata e difesadall’avvocato D'ADDIO FRANCESCA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. CAMPANIA n. 4193/ 07/ 2022 depositata il 17/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 09/07/2025 La Presidente