Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The Revenue Agency and the taxpayers argued over the merits of the tax assessment, but the procedural deadline precluded further review. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the taxpayer to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal to define the judgment within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2123/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro ANDREOLI GIULIA, SACCONI ANNAMARIA rappresentati e difesi dall’avv. CAPOROSSI GIANLUCA -controricorrenti- nonchè contro SACCONI ANNAMARIA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.5044/2021 depositata il 10/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 2123/2022 Numero sezionale 2249/2025 Numero di raccolta generale 19490/2025 Data pubblicazione 15/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/07/2025. IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 2123/2022 Numero sezionale 2249/2025 Numero di raccolta generale 19490/2025 Data pubblicazione 15/07/2025