Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, extinguishing the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The case involved Equitalia challenging a tax court judgment against TUA Assicurazioni and the Ministry of Justice. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the right to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6030/2022 R.G. proposto da: EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. rappresentata e difesa dall’avv. DI MAGGIO GENNARO -ricorrente- contro TUA ASSICURAZIONI SPA rappresentata e difesa dall'avvocato MARTUCCI SCHISA ALFREDO -controricorrente- nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE DPII DI NAPOLI -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.6368/2021 depositata il 23/08/2021 Numero registro generale 6030/2022 Numero sezionale 2248/2025 Numero di raccolta generale 19486/2025 Data pubblicazione 15/07/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/07/2025. IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 6030/2022 Numero sezionale 2248/2025 Numero di raccolta generale 19486/2025 Data pubblicazione 15/07/2025