Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Alessandro Magnanti, did not respond to the controricurrent's request for judgment, while the opposing party, the Lazio Region, argued for dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7975/2022 R.G. proposto da: MAGNANTI ALESSANDRO rappresentato e difeso dall’avvocato FONTANELLA GIANLUCA -ricorrente- contro REGIONE LAZIO rappresentato e difeso dall’avvocato CIOTOLA TIZIANA -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.4117/2021 depositata il 16/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 7975/2022 Numero sezionale 2247/2025 Numero di raccolta generale 19485/2025 Data pubblicazione 15/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 380,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/07/2025 Il Consigliere delegato Milena Balsamo Numero registro generale 7975/2022 Numero sezionale 2247/2025 Numero di raccolta generale 19485/2025 Data pubblicazione 15/07/2025