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Decreto — n. 19022/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as parties agreed to settle via simplified procedure under Art. 36 DL 124/2019.

Numero d'incarto Decreto — n. 19022/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished because the tax authority requested the termination of the proceedings. The authority argued that a simplified settlement agreement had been perfected between the parties pursuant to Article 36 of Legislative Decree 124/2019. Consequently, the court ruled that the litigation was no longer necessary and ordered each party to bear their own advanced costs.

Regesto Legislator

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Art. 36 DL n. 124/2019; When parties perfect a simplified settlement agreement under the specified decree, the court must declare the litigation extinguished and allocate costs accordingly.

Parole chiave

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simplified settlement agreement tax litigation extinction Legislative Decree 124/2019 costs allocation procedural termination onorario dell'architetto diritto a una degna sepoltura studio d'architettura

Disposizioni normative citate

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Art. 36 DL n. 124/2019
Visto l’atto depositato il 21 giugno 2023 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando perfezionata tra le parti la definizione agevolata ai sensi dell’art. 36 DL n. 124/2019; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
124/2019; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
124/2019; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 34997/2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro ARCHITETTURA FUNERARIA INDSTRIALIZZATA BOLTRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Francesco Pollini e Dante Grossi; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1202/3/2018, depositata il 9 luglio 2018. Visto l’atto depositato il 21 giugno 2023 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando perfezionata tra le parti la definizione agevolata ai sensi dell’art. 36 DL n. 124/2019; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 08/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c