Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, represented by Gemma and Ghiraldi, did not respond to the proposal, while the respondent, ICA SRL, argued for the dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14229/2018 R.G. proposto da: GHIRALDI FRANCESCO, GHIRALDI NUNZIO rappresentati e difesi dagli avv.ti GEMMA GLORIA e GHIRALDI FRANCESCO -ricorrenti- contro ICA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE rappresentata e difesa dall'avvocato CARDOSI ALESSANDRO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA n.4490/2017 depositata il 06/11/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 14229/2018 Numero sezionale 2198/2025 Numero di raccolta generale 18943/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/07/2025 Il consigliere delegato Milena Balsamo Numero registro generale 14229/2018 Numero sezionale 2198/2025 Numero di raccolta generale 18943/2025 Data pubblicazione 10/07/2025