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Decreto — n. 18783/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal when client voluntarily adopts a simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Decreto — n. 18783/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the appellant voluntarily adopted a simplified settlement agreement for vehicle scrappage. The appellant, Salvatore Antino Calvagno, had previously filed a lawsuit against the Revenue Agency but later renounced the claim to accept the expedited procedure. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered the mutual cancellation of legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When a party voluntarily adopts a simplified settlement procedure, the court must declare the appeal inadmissible and extinguish the proceedings.

Parole chiave

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voluntary settlement adoption simplified tax procedure extinction of proceedings mutual cost cancellation tax appeal inadmissibility revoca dell'opposizione conseguenze del ritiro rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 5 ottobre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 5 ottobre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 36467/2019 proposto da: CALVAGNO SALVATORE ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Gagliano; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 3759/5/2019, depositata il 13 giugno 2019. Visto l’atto depositato il 5 ottobre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 08/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e