Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinct following a decree issued by the Court of Rome on July 8, 2025. The case involved the Agenzia delle Entrate challenging a tax assessment against ILVA Saronno and ILVA Saronno Holding, where the lower court had already ruled that the process terminated automatically under specific articles of the 2022 tax law. The court upheld this decision, confirming that the procedural extinction was valid and that litigation costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The extinction of proceedings occurs automatically upon the transmission of the list of tax assessments, unless parties request a hearing under the third paragraph of Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20114/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ILVA SARONNO SPAe ILLVA SARONNO HOLDING SPA, rappresentate e difese dall’avvocato GIONTELLA MARCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 4419 /07/2019 depositata il 11/11/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 08/07/2025 LaPresidente