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Decreto — n. 18645/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal when defendant fails to deposit required funds for simplified procedure definition.

Numero d'incarto Decreto — n. 18645/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinct because the respondent failed to deposit the necessary funds for the simplified procedure as mandated by the 2022 tax law. The appellant, a Maltese company, challenged a customs tax assessment, but the lower court had already noted the absence of the required payment deposit. Consequently, the court ruled that the process terminated due to this procedural defect, leaving any advanced costs with the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 186 of Law n. 197/2022; Art. 1, comma 198 of Law n. 197/2022: The tax proceeding is extinguished if the party does not deposit the funds required for the definition of the simplified procedure, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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tax proceeding extinction simplified procedure funds procedural defect dismissal customs tax assessment L. 197/2022 provisions attività estranea all'assicurazione autorizzazione d'esercizio paesi terzi

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186 of Law n. 197/2022
2074/16/2021 depositata il 21/04/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 197 of Law n. 197/2022
2074/16/2021 depositata il 21/04/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 200 of Law n. 197/2022
2074/16/2021 depositata il 21/04/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 198 of Law n. 197/2022
2074/16/2021 depositata il 21/04/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure
197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26754/2021 R.G. proposto da: SKS365 MALTA LIMITED,rappresentata e difesa dall’avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE GILBERTO Contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI-UFFICIO MONOPOLI LAZIO – SEDE ROMA, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIOn. 2074/16/2021 depositata il 21/04/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 07/07/2025 La Pres