Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, extinguishing the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Antonio Di Bella, had filed a recourse against a tax agency decision but remained silent after the court's notification. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the right to appeal, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the court's proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27305/2019 R.G. proposto da: DI BELLA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PARIOLI, presso lo studio dell’avvocato RONGA MATTEO e rappresentato e difeso dall'avvocato BARBUTO GIUSEPPE (BRBGPP71S27F537Y) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
CALABRIA n.368/2019 depositata il 18/02/2019 Numero registro generale 27305/2019 Numero sezionale 2104/2025 Numero di raccolta generale 18556/2025 Data pubblicazione 08/07/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 30/06/2025 Il cons. del. Michele Cataldi Numero registro generale 27305/2019 Numero sezionale 2104/2025 Numero di raccolta generale 18556/2025 Data pubblicazione 08/07/2025