Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of specific request for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by a tax society against a lower court's decision declaring the tax litigation extinguished. The lower court ruled that the process ended because the tax authority's list of closed cases indicated no pending denial of the extinction request. The court upheld this decision, noting that the statutory framework requires an explicit request to fix a hearing to revive the extinguished proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The extinction of a tax litigation procedure due to the absence of a denial request is final unless the parties explicitly request the fixing of a hearing to resume the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21998/2020 R.G. proposto da : NODO DI PALERMO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI NDP SCPA, rappresentatae difesa dall'avvocato BASILAVECCHIA MASSIMO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.407/ 04/ 2020 depositata il 10/06/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 30/06/2025 La Pre