Civil appeal dismissed due to parties' mutual settlement and withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a mutual settlement between the parties. Antonio Gramaglia withdrew his civil appeal against the municipality of Agrigento, to which the municipality agreed. Consequently, the court ordered the termination of the proceedings with a mutual compensation of all litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: When parties mutually withdraw an appeal and request extinction of the proceedings with cost compensation, the court must declare the process extinguished and order mutual cost sharing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7328/2019 R.G. proposto da GRAMAGLIA ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITELLO DANIELE (VTLDNL76H12A089N) -ricorrente- contro COMUNE AGRIGENTO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVAGO RITA (SLVRTI66P63A089J) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 3029/2018 depositata il 16/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. Antonio Gramaglia ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con due motivi di ricorso;
2. resiste con controricorso il Comune di Agrigento che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente ha depositato rinuncia per intervenuta conciliazione;ha aderito alla rinuncia il Comune controricorrente; con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese(avendo conciliato la controversia). Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.
2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese dell’intero gi