Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 18307/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 18307/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the State's appeal against a tax court judgment declaring the tax dispute extinguished. The taxpayer failed to request a hearing by December 31, 2020, triggering automatic extinction under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018. Consequently, the procedural action terminated without a substantive decision on the tax liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 C.P.C.: When parties fail to request a hearing within the statutory period, the tax dispute extinguishes automatically, and the procedural action terminates without a substantive decision on the tax liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax dispute extinction statutory time limit D.L. 119/2018 procedural termination tax appeal dismissal hearing request deadline automatic extinguishment differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 C.P.C.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8106/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro UNIBON SPA, rappresentatae difesa dagli avvocati MARTELLI MARIO, CALICETI GIOVANNI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.RE G. EMILIA - ROMAGNA n.631/09/2017 depositata il 10/02/2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto di ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Roma, il 23/06/2025 LaP