Cassation Court dismisses appeal against tax authority regarding extinguished tax litigation under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the tax authority against a lower court's declaration of extinguished proceedings. The lower court ruled that the litigation was terminated pursuant to Article 1 of Law No. 197/2022, which mandates the automatic extinction of tax lawsuits upon the transmission of the case list to the tax agency. The Court of Cassation upheld this decision, confirming that the procedural extinction was valid and the costs remained with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; The transmission of the case list to the tax authority triggers the automatic extinction of the tax litigation process, thereby concluding the legal proceedings without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20322/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro BIT SPArappresentata e difesa dall’Avv.to IORIO Antonio avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. VENETO n. 145 /0 7 /202 2 , depositata il 02 /0 2 /202 2 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e le risultanze dell’interlocutoria datata 05.06.2025 con la predetta Agenzia; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/06/2025 LaPresid