Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by Law 119/2018. The taxpayer and the State Agency failed to file the necessary request by December 31, 2020, leading to the automatic termination of the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive decision on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The failure of both parties to request a settlement within the statutory period results in the extinction of the tax proceeding.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28778/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro MAESTRI ERNESTINA, rappresentata e difesadall’avvocato SERRA UMBERTO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMA GNA n. 1378/ 12/ 2017 depositata il 27/04/2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto di ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/06/2025 La P