Civil procedure dismissed: process extinguished by automatic declaration of judgment extinction under Art. 5 L. 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the automatic declaration of judgment extinction mandated by the tax authority. The lower court found that the insertion of the case into the official list of extinguished judgments satisfied the statutory requirements of Article 5 of Law No. 130/2022, with no party requesting a hearing. Consequently, the appellate court upheld the decision to terminate the proceedings without further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, L. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is automatically extinguished upon the declaration of judgment extinction in the official list unless a party requests a hearing within the legal term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13244/2022 R.G. proposto da : A. V. COSTRUZIONI S.R.L., rappresentata e difesa dell’avvocato LORENZELLI SABINA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. SICILIA n. 461/ 19/ 2022 depositata il 20/01/2022, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione deigiudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/06/2025 La Presi