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Decreto — n. 18079/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the taxpayer voluntarily withdrew the lawsuit to accept a settlement agreement.

Numero d'incarto Decreto — n. 18079/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but ultimately extinguished the proceedings due to the appellant's voluntary withdrawal. The taxpayer, Gaetano Policella, had previously filed a recourse against the Regional Tax Commission but later renounced the lawsuit to adhere to a transactional definition. The court ruled that since the parties reached a settlement, there is no longer any need to adjudicate the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; When a litigant voluntarily withdraws a lawsuit to accept a settlement agreement, the court of cassation must declare the proceedings extinguished without examining the substantive merits.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal tax settlement agreement extinction of proceedings transactional definition cassation jurisdiction procedura giudiziaria tributaria inoltro della dichiarazione fiscale accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 1, c. 213 ss., L. n. 197/22
art. 391 cod. proc. civ
197/22; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 1656/2023 proposto da: GAETANO POLICELLA, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Nebbia; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, n. 188/2/2022 depositata il 30 maggio 2022. Visto l’atto depositato il 3 ottobre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione transattiva ai sensi dell’art 1, c. 213 ss., L. n. 197/22; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30/06/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a