Italian Supreme Court declares civil procedure extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished, ruling that the lower court's decision to terminate the case was legally correct. The plaintiff, Angelini Holding SPA, challenged the extinction following the insertion of the case into a specific list by the Agenzia delle Entrate under new legislative provisions. The court upheld the termination because the statutory conditions for automatic extinction were met, leaving the parties unable to proceed without a specific request for a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is inserted into the prescribed list for the extinction of proceedings, the process terminates automatically unless the parties explicitly request a hearing to be fixed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2297/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ANGELINI HOLDING SPAe ANGELINI FINANZIARIA SPA, rappresentate e difese dall’avvocato LUCISANO CLAUDIO, unitamente agli avvocati LUPI RAFFAELLO, VIGNOLI ALESSIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.4674/ 17/ 2019 depositata il 31/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 16/06/2025 LaPresi