Cassation court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Plastec Italia SRL against a tax court decision that declared the litigation extinguished. The lower court ruled that the procedural timeline for declaring the extinction of the lawsuit had expired, citing specific articles of the 2022 law and the Civil Procedure Code. Consequently, the court upheld the lower court's finding that the process ended automatically, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, comma 3, della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The extinction of a tax litigation proceeding due to the expiration of statutory time limits is final and binding, preventing the parties from requesting a hearing to revive the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19262/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PLASTEC ITALIA SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato MARTELLI MARIO unitamente agli avvocati CALICETI GIOVANNI e PASSACANTILLI GIORGIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. EMILIA ROMAG NA n. 315/ 08/ 2023 depositata il 01/03/2023, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/06/2025 La President