Italian tax court process extinguished due to failure to deposit required documents for tax incentive definition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because the appellant failed to deposit the formal objection to the tax incentive definition. The appellant, SKS365 Malta Limited, challenged a tax assessment by the Lazio Customs Agency but neglected to submit the mandatory objection document required by the 2022 tax law. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the appellant responsible for any advanced litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 186, 197, 198, comma 3, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The failure to deposit the statutory objection to the definition of a tax incentive extinguishes the proceeding, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12364/2022 R.G. proposto da : SKS365 MALTA LIMITED, rappresentata e difesa dall’avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE GILBERTO contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.5446/ 06/ 2021 depositata il 30/11/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 05/06/2025 La Presi