Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Tenuta Soldera SRL, had filed a challenge against a tax court judgment but remained silent after the deadline for requesting a ruling passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4060/2021 R.G. proposto da: TENUTA SOLDERA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO (LCSCLD54S26H501P) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERASIN SARA (SRSSRA80C60G224Q), STEVANATO DARIO (STVDRA64H16L736U) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
VENETO n.261/2020 depositata il 08/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 4060/2021 Numero sezionale 1728/2025 Numero di raccolta generale 16534/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.111,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 05/06/2025 Il c. del. Michele Cataldi Numero registro generale 4060/2021 Numero sezionale 1728/2025 Numero di raccolta generale 16534/2025 Data pubblicazione 20/06/2025