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Decreto — n. 16455/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 16455/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil process extinguished, ruling that the lower court's decision to terminate the proceedings was legally correct. The case involved a dispute over tax enforcement where the lower court found the matter resolved under specific articles of the 2022 and 2023 tax laws. The court upheld this outcome, confirming that the procedural extinction took effect without the need for further judicial intervention.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13/2023: The process is automatically extinguished when the tax authority transmits a list documenting the regular conclusion of the dispute, thereby removing the need for a separate declaration of extinction.

Parole chiave

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process extinction tax law provisions automatic termination civil procedure lower court decision procedura giudiziaria tributaria censure procedurali tutela legale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197/2022
Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13/2023
SICILIA n.6046/ 14/ 2021 depositata il 23/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3107/2022 R.G. proposto da : TERESI GAETANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GALLO ALESSANDRO contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.6046/ 14/ 2021 depositata il 23/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 04/06/2025 La Presidente