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Decreto — n. 16307/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 16307/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Mosca Manuela, had not responded to the proposal sent by the tax authorities, leading the court to apply the statutory rule that silence constitutes a waiver. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellant was ordered to pay the litigation costs of 4,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver, extinguishing the cassation proceedings and imposing costs on the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal waiver by silence 40-day period extinction of proceedings litigation costs tax authority Italian Civil Procedure ripetibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12922/2024 R.G. proposto da: MOSCA MANUELA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL GESU' 62, presso lo studio dell’avvocato RAGNO LUIGI (RGNLGU62A02F158C) rappresentato e difeso dall'avvocato CECCIO GIANFILIPPO (CCCGFL69L12G234V) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE PRESSO AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, AGENZIA DELLE Numero registro generale 12922/2024 Numero sezionale 1662/2025 Numero di raccolta generale 16307/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 ENTRATE-RISCOSSIONE PRESSO L'AVVOCATO MAIORANA ANTONELLA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.10768/2022 depositata il 22/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4000,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito. Così deciso in Roma, il 29/05/2025 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 12922/2024 Numero sezionale 1662/2025 Numero di raccolta generale 16307/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 Numero registro generale 12922/2024 Numero sezionale 1662/2025 Numero di raccolta generale 16307/2025 Data pubblicazione 17/06/2025