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Decreto — n. 16262/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal process extinguished due to missing deadline for requesting expedited definition under Law 197/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 16262/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax appeal process extinguished because the appellant failed to deposit the request for expedited definition within the statutory timeframe. LOGISPIN AUSTRIA GMBH argued for the appeal's continuation, but the court noted the absence of the required document under Article 1, comma 200 of Law 197/2022. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the appellant remains liable for the advanced litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 of Law 197/2022; The failure to deposit the request for expedited definition within the prescribed period results in the automatic extinction of the administrative litigation process.

Parole chiave

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administrative litigation extinction expedited definition request tax appeal procedure Law 197/2022 provisions litigation cost allocation giuoco e scommessa tassa sulle case da gioco pagamenti transfrontalieri

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186 of Law 197/2022
PUGLIA n.2708/ 11/ 2018 depositata il 05/09/2018, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 197 of Law 197/2022
PUGLIA n.2708/ 11/ 2018 depositata il 05/09/2018, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 200 of Law 197/2022
PUGLIA n.2708/ 11/ 2018 depositata il 05/09/2018, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 198 of Law 197/2022
PUGLIA n.2708/ 11/ 2018 depositata il 05/09/2018, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 39, paragraph 3 of the Civil Procedure Code
197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8590/2019 R.G. proposto da : LOGISPIN AUSTRIA GMBH, rappresentata e difes a dall'avvocato DOSSENA AUGUSTO contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n.2708/ 11/ 2018 depositata il 05/09/2018, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/05/2025 La Pres