Cassation court declares process extinguished due to failure to deposit denial of tax simplification request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the proceedings extinguished because the appellant failed to deposit the formal denial of the tax simplification request. LOGISPIN AUSTRIA GMH had initiated a recourse against the tax agency's assessment, but did not submit the required document to reject the simplified procedure. Consequently, the court applied the statutory rule that automatic extinction occurs when this specific procedural step is omitted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 186, L. n. 197/2022; Art. 1, comma 198, L. n. 197/2022: The tax simplification procedure is automatically extinguished if the party fails to deposit the formal denial of the simplified regime within the prescribed timeframe.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9355/2020 R.G. proposto da : LOGISPIN AUSTRIA GMH, rappresentata e difes a dall'avvocato DOSSENA AUGUSTO contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n.2364/05/2019 depositata il 30/07/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 28/05/2025 La Presi