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Decreto — n. 15809/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax procedure extinguished due to lack of required deposit documents.

Numero d'incarto Decreto — n. 15809/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax appeal procedure extinguished because the appellant failed to submit the specific denial of tax benefit required by law. The appellant argued for a review of the tax assessment, while the opposing party contended that procedural requirements were not met. Consequently, the court ruled that without the mandatory deposit, the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if the required documents for the simplified definition are not deposited, unless parties request a hearing to fix the date.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified tax definition mandatory document deposit procedural termination cost allocation rules tassa sulle case da gioco giuoco e scommessa imposta sulle imbarcazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186, L. n. 197/2022
Art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
Art. 1, comma 200, L. n. 197/2022
Art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13944/2020 R.G. proposto da : SKS365 MALTA LTD, rappresentata e difesa dall’avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE GILBERTO contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA n.3848/06/2019 depositata il 09/10/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/05/2025 La Presi