Italian tax court declares process extinguished due to automatic termination under new 2023 law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation process extinguished following a specific procedural update. The lower court ruled that the insertion of the case into a statutory list for accelerated extinction automatically terminated the proceedings under Article 1 of Law No. 197/2022. Consequently, the Supreme Court upheld this decision, confirming that no further judicial action is required unless parties explicitly request a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the statutory list for accelerated extinction automatically terminates the proceedings, rendering further judicial action unnecessary unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.832/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro WINDSOL SRL e PODINI HOLDING SPA, rappresentate e difese dall’ avvocato ANDREICICH VIPSANIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.1960/09/2021 depositata il 26/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e l’aggiornamento allo stesso datato 10/04/2025 a seguito di specifica interlocutoria; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 23/05/2025 La Presid