Civil procedure dismissed as process extinguished by law due to lack of explicit denial of claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished because the lower court failed to explicitly deny the claim within the statutory timeframe. The plaintiff argued for a hearing to continue the proceedings, while the defendant's submission was deemed sufficient to terminate the case. The court ruled that without a formal denial, the legal conditions for extinction were met, and the process ended automatically.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The process is extinguished if the defendant does not explicitly deny the claim within the prescribed period, thereby preventing the parties from requesting a hearing to continue the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9535/2020 R.G. proposto da : CAT BATTAGLIA S C SNC, BATTAGLIA SALVATORE, CAVALLO MARIA, RABBITO MARIA, BATTAGLIA MARIELLA, BATTAGLIA MARINELLA, BATTAGLIA CARMELO, BATTAGLIA SERGIO, rappresentatie difesi dall'avvocato FLACCAVENTO ANGELO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA n.4829/ 06/ 2019 depositata il 31/07/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e l’aggiornamento allo stesso datato 19/02/2025 a seguito di specifica interlocutoria; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 26/05/2025 La Presidente Titolare PERRINO ANGELINA-MARIA