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Decreto — n. 15644/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax authority for extinguished civil procedure due to lack of opposition.

Numero d'incarto Decreto — n. 15644/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the tax authority against a lower court ruling that extinguished the civil proceedings. The lower court declared the process extinct because the tax authority failed to oppose the declaration of extinction within the statutory timeframe. Consequently, the court upheld the decision that the procedural matter ended without a substantive judgment on the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court extinguishes civil proceedings when the tax authority fails to oppose the declaration of extinction within the prescribed period, thereby terminating the process without a merits decision.

Parole chiave

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tax procedure extinction failure to oppose civil procedure termination statutory time limits tax authority appeal responsabilità civile del consulente fiscale contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7192/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CONSOLI SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato VACCARO GIUSEPPE unitamente all’avvocato RUSSO DANIELA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA n.1309/2018 depositata il 22/03/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e l’aggiornamento allo stesso datato 19/02/2025 a seguito di specifica interlocutoria; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 23/05/2025 La Pres