Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 15576/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 15576/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a tax court ruling that the case terminated automatically under new legislative provisions. The tax authority argued that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute, rendering any further proceedings unnecessary. The court upheld this view, ruling that the process ended by operation of law without requiring a formal request to fix a hearing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The process is extinguished by operation of law when the case is inserted into the designated list, automatically terminating the litigation without the need for a specific request to fix a hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
process extinguishment automatic termination tax litigation legislative provision civil procedure list insertion default conclusion contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13501/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro VANDO ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREICICH VIPSANIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.5138/13/2021 depositata il 17/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 20/05/2025 La Presidente