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Decreto — n. 15473/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 15473/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. Renzo Comini had previously filed a recourse against a regional tax commission decision but subsequently renounced the proceedings on February 17, 2025. The court ruled that no further action was required regarding litigation costs since the opposing party accepted the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of the plaintiff's appeal extinguishes the litigation without the need for further judicial intervention or cost allocation.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation tax administrative recourse Corte di Cassazione litigation costs waiver rinuncia al reddito rinuncia al brevetto ritiro dell'azione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 17 febbraio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 17 febbraio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 19355/2019 proposto da: RENZO COMINI, rappresentato e difeso dall’ avv. Giovanni Puoti; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 9426/08/2018 depositata 24 dicembre 2018. Visto l’atto depositato il 17 febbraio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/05/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e