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Decreto — n. 15146/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 15146/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giovanni Colaboni against a tax court decision extinguished. The court found that 40 days had passed since the proposal for judgment communication without the appellant requesting a ruling. Consequently, the court ruled the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within 40 days of the proposal for judgment, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal waiver of rights statute of limitations tax litigation procedural extinction crescita in giudicato della tassazione contenzioso tributario riscossione dell'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
LAZIO n.5618/2019 depositata il 07/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 15783/2020 Numero sezionale 1503/2025 Numero di raccolta generale 15146/2025 Data pubblicazione 06/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
LAZIO n.5618/2019 depositata il 07/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15783/2020 R.G. proposto da: COLABONI GIOVANNI rappresentato e difeso dall’avv. PENTASSUGLIA CLAUDIA -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.5618/2019 depositata il 07/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 15783/2020 Numero sezionale 1503/2025 Numero di raccolta generale 15146/2025 Data pubblicazione 06/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 19/05/2025. IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 15783/2020 Numero sezionale 1503/2025 Numero di raccolta generale 15146/2025 Data pubblicazione 06/06/2025