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Ordinanza Interlocutoria — n. 14566/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil court suspends proceedings pending Supreme Court ruling on partial payment extinguishing litigation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14566/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The civil court suspended the proceedings regarding the extinguishment of litigation due to partial payments under the new tax settlement law. The plaintiff requested termination because the dispute was resolved via the simplified procedure, but the defendant argued that non-integral payments prevent automatic extinguishment. The court deferred the decision to the Supreme Court awaiting its ruling on whether partial payments suffice to end the case.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.; Art. 1, commi 186-205, L. 197/2023; When the Supreme Court has not yet ruled on whether partial payments under the tax settlement law extinguish litigation, lower courts must suspend proceedings pending that decision.

Parole chiave

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tax settlement law litigation extinguishment partial payments suspended proceedings Supreme Court reference civil procedure code rate payments accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Rilevato che: ilricorso ̀ stato avviato, ai sensi dell'art. 380 bis - 1 cod.
Art. 1, commi 186-205, L. 197/2023
Art. 20, D.L. n. 34/2023
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: NAUTICA BRANCHIZIO MERGELLINA di BRANCHIZIO FRANCESCO C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, BRANCHIZIO ALESSANDRO e BRANCHIZIO FRANCESCO tutti rappresentati e difesi per procura in calce al ricorso dall’Avv.Barbara Boccia che ha indicato indirizzo p.e.c. -ricorrenti- contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.11 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n. 7475 / 2 3 / 17 della Co mmissione tributaria regionale della Campania, depositata il12 settembre 20 17 ;

Tributi- Rottamazione quater udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 20 2 5 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti. Rilevato che: ilricorso ̀ stato avviato, ai sensi dell'art. 380 bis - 1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglioin prossimità della quale parte ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere in virtù dell’intervenuta definizione agevolata delle controversie ex art.1, commi 186-205, della legge n.197 del 2023 e dell’art.20 d.l. n.34 del 2023.

Considerato che: dalla documentazione allegata in atti emerge che gli importi da versare per la definizione agevolata sono stati rateizzati con ultimo pagamento previsto per il mese di novembre 2027; la questione relativa alla possibilità o meno di dichiarare l’estinzione del giudizio allorquando, come nel caso in esame, il pagamento delle rate non sia integrale è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte; appare, pertanto, opportuno rinviare la trattazione all’esito della decisione delle Sezioni unite di questa Corte. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione sulla questione rimessa alle Sezioni Unite.

Così d